Diritto alla detrazione IVA (articolo 2 del Dl 50/2017)

Per i soggetti passivi che liquidano l’imposta con cadenza mensile :
•le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute entro il 16 gennaio 2018 e annotate sul registro Iva degli acquisti, possono confluire nella liquidazione Iva di dicembre oppure nel modello Iva 2018;
•le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute oltre il 16 gennaio 2018 ed entro il 30 aprile 2018, annotate sul registro Iva degli acquisti, non devono confluire in nessuna liquidazione Iva, in quanto la detrazione può essere effettuata esclusivamente nel modello Iva 2018;
•le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute oltre il 30 aprile 2018, ancorché annotate sul registro Iva degli acquisti (almeno ai fini della deduzione dei costi per le imprese in contabilità semplificata), non confluiscono in nessuna liquidazione Iva e neppure nel modello Iva 2018.
Per i soggetti passivi che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale :
•le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute entro il 16 marzo 2018 e annotate sul registro Iva degli acquisti, possono confluire nella liquidazione Iva del quarto trimestre che com’è noto, per la gran parte dei soggetti trimestrali, viene liquidato all’interno del modello Iva 2018;
•le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute oltre il 16 marzo 2018 ed entro il 30 aprile 2018, annotate sul registro Iva degli acquisti, non devono confluire in nessuna liquidazione Iva, in quanto la detrazione può essere effettuata esclusivamente nel modello Iva 2018;
•le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute oltre il 30 aprile 2018, ancorché annotate sul registro Iva degli acquisti (almeno ai fini della deduzione dei costi per le imprese in contabilità semplificata), non confluiscono in nessuna liquidazione Iva e neppure nel modello Iva 2018.
Fonte: Sole24Ore

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