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Visualizzazione dei post da 2018

Fatturazione Elettronica 01/01/2019 - Semplificazioni

Il Governo conferma l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, ma vengono ridotte le sanzioni per i primi sei mesi di applicazione di questa importante novità fiscale, per consentire a tutto di adeguare i propri sistemi informatici. Le semplificazioni introdotte riguardano: la possibilità di emettere le fatture entro 10 giorni dalla operazione alla quale si riferiscono; l’annotazione nel registro va effettuata entro il giorno 15 del mese successivo all’emissione della fattura elettronica; l’abrogazione dell’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

Privacy GDPR

Divulgare dati personali inconsapevolmente è un gioco da bambini. Scegli Agyo Privacy per adeguarti al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679. Hai tempo sino al 25 maggio per non farti cogliere impreparato.

Spesometro 2 semestre 2017 - Proroga al 6 aprile e Semplificazioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento definitivo sullo  spesometro , già anticipato in bozza il 19 gennaio scorso. Il provvedimento recepisce le novità dettate dal Collegato fiscale 2018 (D.L. n. 148/2017). In particolare: - vengono semplificate e ridotte le informazioni richieste (diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti); - per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è possibile comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti; - diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale.

Alyante/Gamma: Circolare n. 1/E del 17/01/2018 – chiarimenti in materia di detrazione IVA

Gentile cliente,  l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative in merito alla disciplina del diritto alla detrazione IVA relativamente alle novità introdotte con il D.L. 50/2017 stabilendo che il tempo per la registrazione di tali documenti è di un solo anno e non di due.  In questo modo sarà possibile registrare i documenti di acquisto come in precedenza, eccezione fatta per i tempi entro cui deve avvenire (1 anno) e per alcune casistiche particolari citate proprio nella circolare dell’AdE e riportate di seguito:  1) Fattura acquisto  ricevuta nel 2018  e relativa ad acquisto di beni/servizi ricevuti nel 2017: potrà essere registrata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2018) e portata in detrazione nel mese/trimestre dell'anno 2018 in cui si riceve la fattura; 2) Fattura acquisto  ricevuta nel 2017  e relativa ad acq

Ultime Scadenze 2017 - Comunicazione Liquidazione IVA e Comunicazione Fatture

Sia per la Comunicazione Liquidazione IVA del Quarto Trimestre 2017 che per l'Invio Fatture del Secondo Semestre 2017 la prossima scadenza è il 28 febbraio 2018

INTRA 2018 - Provvedimento n. 194409/2017 dell’Agenzia delle Entrate

Obbligo di invio ai fini statistici: Elenchi riepilogativi dell'acquisto intracomunitario di Beni (Modello Intra 2bis): Per i soggetti che operino acquisti il cui ammontare trimestrale sia uguale o superiore a 200.000,00 euro (per almeno uno dei quattro periodi) Elenchi riepilogativi dei Servizi intra-UE ricevuti (Modello Intra 2quater): Per i soggetti che ricevono servizi il cui ammontare trimestrale sia uguale o superiore a 100.00,00 euro  (per almeno uno dei quattro periodi) Per i soggetti che non rientrano in questi casi, l'obbligo di comunicazione è assolto con il nuovo Spesometro. 

Diritto alla detrazione IVA (articolo 2 del Dl 50/2017)

Per i soggetti passivi che liquidano l’imposta con cadenza mensile   : •le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute entro il 16 gennaio 2018 e annotate sul registro Iva degli acquisti, possono confluire nella liquidazione Iva di dicembre oppure nel modello Iva 2018; •le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute oltre il 16 gennaio 2018 ed entro il 30 aprile 2018, annotate sul registro Iva degli acquisti, non devono confluire in nessuna liquidazione Iva, in quanto la detrazione può essere effettuata esclusivamente nel modello Iva 2018; •le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute oltre il 30 aprile 2018, ancorché annotate sul registro Iva degli acquisti (almeno ai fini della deduzione dei costi per le imprese in contabilità semplificata), non confluiscono in nessuna liquidazione Iva e neppure nel modello Iva 2018. Per i soggetti passivi che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale   : •le f

Elenchi Intrastat nuove soglie - Servizi ricevuti e resi

Per i servizi intracomunitari ricevuti (modello  Intra 2 quater ) gli elenchi Intrastat mensili sopravvivono, a soli fini statistici, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. Nel caso in cui questi limiti non fossero raggiunti, il modello Intra 2 quater non deve essere presentato e l'informazione statistica è acquisita dall'agenzia delle Entrate con le comunicazioni dei dati fattura (articolo 21 Dl 78/2010 ovvero Dlgs 127/2015). Per i servizi intracomunitari resi (modello  Intra 1 quater ) l'obbligo permane. Sia per i servizi resi che ricevuti, un'ulteriore semplificazione introdotta è che l' informazione statistica  va fornita con un  dettaglio minore . In effetti non è più richiesto far riferimento al sesto livello della classificazione Cpa, ma ci si può fermare al quinto, con una riduzione di circa il 50% dei codici statistici da selezionare. Per ques

Elenchi Intrastat con nuove soglie - Acquisti beni

Gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni ( Intra 2 bis) con riferimento a periodi mensili restano obbligatori, solo ai fini statistici, per i contribuenti per i quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro. Per gli altri contribuenti l'obbligo di comunicazione viene assolto con la comunicazione trimestrale dei dati fattura (articolo 21 Dl 78/2010 ovvero Dlgs 127/2015). Da tale comunicazione vengono anche acquisiti dall'agenzia delle Entrate i dati statistici di interesse dell'Istat. Fonte: Sole24Ore