IVA per Cassa - 2012
Il Decreto Sviluppo, Dl 83/2012, prevede che le imprese di medie/piccole dimensioni, con volume d’affari sino a 2 milioni di Euro, hanno facoltà di accedere alla cosiddetta "Iva per Cassa", il regime già previsto dall'articolo 7 del Dl 185/2008,
che permette di posticipare il versamento dell'Iva al momento del pagamento della fattura da parte del cessionario, in questo modo il contribuente non deve accollarsi l'onere finanziario del versamento anticipato dell'Iva in attesa di ricevere l'incasso dal proprio cliente. Parallelamente, però, al cessionario è preclusa la possibilità di detrarre l'imposta fino a che non abbia provveduto a saldare il proprio debito.
Si tratta di adottare la funzionalità tipica dell’Iva ad esigibilità
differita utilizzata nei rapporti con gli enti pubblici anche tra aziende.
Le due modalità di gestione dell’IVA ad esigibilità
differita, enti pubblici ed altre società, si differenziano per il fatto che,
per i secondi (altre società), nel caso in cui le fatture non risultino
incassate/pagate ad un anno dall’effettuazione dell’operazione, il debito/credito
IVA matura ugualmente. L’unica eccezione è rappresentata dalla presenza di un
cliente/fornitore per cui sia stata attivata una procedura concorsuale. In
questo caso, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’IVA non
diventa esigibile/detraibile.
IVA per Cassa 2012
IVA per Cassa 2012