MINIMI FORFETTARI - Applicazione dell'IVA

MINIMI
I contribuenti minimi “non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa”.
Facendo seguito a questa disposizione, essi indicano nelle loro fatture:
“operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011”
FORFETTARI
Come per i minimi, anche per i forfettari si crea una situazione analoga.
A differenza dei minimi però, il riferimento normativo che consente la disapplicazione dell’imposta sul valore aggiunto è diverso ed è il seguente: art.1, comma 58, legge n. 190/2014.
In tutte le fatture dei contribuenti forfettari infatti, troviamo il seguente riferimento normativo
“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfetario”
In entrambi i casi, per tutte le fatture ricevute da titolari di partita IVA agevolata, i contribuenti in regime ordinario dovranno annotarle nei propri registri IVA con degli specifici codici che ne permettano la successiva individuazione. Le predette fatture infatti, dovranno essere indicate separatamente nella dichiarazione annuale IVA.
Inoltre, nei casi in cui un soggetto forfettario o minimo effettui delle operazioni che, se effettuate normalmente da un soggetto in regime ordinario rientrano nella disciplina del reverse charge, a prevalere è comunque la disciplina della non applicazione dell’IVA per la disposizione del regime di vantaggio.
Ne segue che il committente non deve assolvere l’IVA e queste operazioni devono essere riportate nello specifico rigo del quadro VF.

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