Novità F24 dal 1° ottobre 2014 - F24 con saldo a zero
OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEI MODELLI F24 - ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89
Per effetto delle disposizioni normative introdotte, a decorrere dal 1° ottobre 2014:
i modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate:
− direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
− per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007;
Circolare Agenzia delle entrate 17/09/2014
01/10/2014 saldo a zero
− direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
− per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007;
Circolare Agenzia delle entrate 17/09/2014
01/10/2014 saldo a zero