Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture
Riportiamo dalla Risoluzione 1/E dell'Agenzia delle Entrate:
"In base all’articolo
21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 – come
modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera d), della legge
24 dicembre 2012, n. 228 – per le operazioni effettuate a partire dal 1°
gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la
identifichi in modo univoco”. Posto che, nella nuova formulazione, l’articolo 21 non
prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”,
.....
Tanto premesso, si precisa che è compatibile con
l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma
qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione
univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della
fattura stessa.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può
essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1,
prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del
contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.
Questa tipologia di numerazione progressiva
è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in
considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al
documento fiscale.
La numerazione progressiva dal 1° gennaio
2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura
emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva
adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la
numerazione non inizi da 1.
Peraltro, qualora risulti più agevole, il
contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva
per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in
tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della
data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un
elemento obbligatorio della fattura.
Ad esempio, fermo restando l’obbligo di
indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di
numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:
Fatt. n. 1
Fatt. n. 2
…
Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fatt.
n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)"