IVA per Cassa 2013 - Decreto Sviluppo - novità

 
Cambia il Regime Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa per il 2013
 
                                                                                 Vedi anche: IVA per Cassa 2012
                                                       Vedi anche: IVA per Cassa - Precisazioni Ag.Entrate


Il decreto sviluppo del 22 giugno 2012 n.83 art. 32-bis ha introdotto l'opzione al regime di esigibilità dell'IVA nel momento del corrispettivo per le fatture emesse, nei confronti di soggetti IVA, da parte di contribuenti con un valore d'affari non superiore a 2 milioni di euro
                                                              
Per chi sceglierà di optare per questo regime, l'Iva di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti di impresa o professionisti, diverrà «esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi», cioè quando la fattura verrà incassata.
La fattura, quindi, va comunque emessa quando l'operazione viene effettuata, ma l'inserimento dell'imposta a debito nella liquidazione mensile o trimestrale viene posticipata al momento dell'incasso. Pertanto, va versata allo Stato solo il 16 del mese successivo (16 del secondo mese successivo per i trimestrali), generando un vantaggio finanziario rispetto ai soggetti senza Iva per cassa, che devono versare l'imposta già nel periodo di emissione della fattura.
La regola prevede ora che chi sceglierà di optare per il nuovo regime dovrà posticipare, al momento del pagamento al fornitore, anche il diritto alla detrazione dell'imposta sugli«acquisti dei beni o dei servizi». Quindi, chi farà l'opzione, oltre a versare l'imposta a debito nella liquidazione Iva del periodo dell'incasso (mensile o trimestrale), dovrà detrarre anche l'Iva a credito delle fatture ricevute dai propri fornitori, solo al momento del loro pagamento.

17/10/2012 - Il regime dell'Iva per cassa decorre dalle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Lo prevede l'articolo 8 del decreto approvato dal ministro dell'Economia e finanze, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Quindi potranno accedere al nuovo regime senza alcuna difficoltà i contribuenti mensili, mentre l'opzione risulta complicata per quelli trimestrali.
Rimane l'obbligo di inserire la specifica annotazione sui documenti "IVA per Cassa" ai sensi dell'art. 32-bis DL 22 giugno 2012 n.83.

Sia per le operazioni attive che per quelle passive, comunque l'IVA diventerà esigibile trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione anche se il corrispettivo non è stato incassato o pagato.

Il superamento del limite di 2 milioni di volume d'affati, in corso dell'anno, comporterà la disapplicazione della norma a partire dal mese successivo.
Ciò comporta che l'azienda dovrà inserire nella liquidazione del mese successivo tutta l'IVA in sospensione registrata nei mesi precedenti.

Gamma Sprint: IVA per cassa 2012


iva per cassa 2013


 

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