IVA per Cassa 2013 - Decreto Sviluppo - novità
Cambia il Regime Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa per il 2013
Vedi anche: IVA per Cassa - Precisazioni Ag.Entrate
Il decreto sviluppo del 22 giugno
2012 n.83 art. 32-bis ha introdotto l'opzione al regime di esigibilità dell'IVA
nel momento del corrispettivo per le fatture emesse, nei confronti di soggetti
IVA, da parte di contribuenti con un valore d'affari non superiore a 2 milioni
di euro
Per chi sceglierà di optare per questo regime,
l'Iva di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei
confronti di impresa o professionisti, diverrà «esigibile al momento del
pagamento dei relativi corrispettivi», cioè quando la fattura verrà incassata.
La fattura, quindi, va comunque emessa quando
l'operazione viene effettuata, ma l'inserimento dell'imposta a debito nella
liquidazione mensile o trimestrale viene posticipata al momento dell'incasso.
Pertanto, va versata allo Stato solo il 16 del mese successivo (16 del secondo
mese successivo per i trimestrali), generando un vantaggio finanziario rispetto
ai soggetti senza Iva per cassa, che devono versare l'imposta già nel periodo
di emissione della fattura.
La regola prevede ora che chi sceglierà di
optare per il nuovo regime dovrà posticipare, al momento del pagamento al
fornitore, anche il diritto alla detrazione dell'imposta sugli«acquisti dei beni
o dei servizi». Quindi, chi farà l'opzione, oltre a versare l'imposta a debito
nella liquidazione Iva del periodo dell'incasso (mensile o trimestrale), dovrà
detrarre anche l'Iva a credito delle fatture ricevute dai propri fornitori,
solo al momento del loro pagamento.
17/10/2012 - Il regime dell'Iva per cassa decorre dalle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Lo prevede l'articolo 8 del decreto approvato dal ministro dell'Economia e finanze, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Quindi potranno accedere al nuovo regime senza alcuna difficoltà i contribuenti mensili, mentre l'opzione risulta complicata per quelli trimestrali.
17/10/2012 - Il regime dell'Iva per cassa decorre dalle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Lo prevede l'articolo 8 del decreto approvato dal ministro dell'Economia e finanze, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Quindi potranno accedere al nuovo regime senza alcuna difficoltà i contribuenti mensili, mentre l'opzione risulta complicata per quelli trimestrali.
Rimane l'obbligo di inserire la specifica annotazione sui documenti "IVA per Cassa" ai sensi dell'art. 32-bis DL 22 giugno 2012 n.83.
Il superamento del limite di 2 milioni di volume d'affati, in corso dell'anno, comporterà la disapplicazione della norma a partire dal mese successivo.
Ciò comporta che l'azienda dovrà inserire nella liquidazione del mese successivo tutta l'IVA in sospensione registrata nei mesi precedenti.
Gamma Sprint: IVA per cassa 2012
iva per cassa 2013
Sia per le operazioni attive che per quelle passive, comunque l'IVA diventerà esigibile trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione anche se il corrispettivo non è stato incassato o pagato.
Il superamento del limite di 2 milioni di volume d'affati, in corso dell'anno, comporterà la disapplicazione della norma a partire dal mese successivo.
Ciò comporta che l'azienda dovrà inserire nella liquidazione del mese successivo tutta l'IVA in sospensione registrata nei mesi precedenti.
Gamma Sprint: IVA per cassa 2012
iva per cassa 2013